BES – BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Grazie a tale direttiva, si evidenzia il fatto che l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit, al punto da individuare tre sotto-categorie: la disabilità vera e propria, l’area dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
Nel fare ciò, la direttiva indica come riferimento la classificazione ICF quale strumento per identificare e riconoscere i BES dell’alunno mediante il proprio profilo di funzionamento e l’analisi del contesto. |
La direttiva del ministro Francesco Profumo individua anche gli strumenti per la cura educativa degli alunni prevedendo, inoltre, nel caso di alunni con disabilità certificata (sensoriale, motoria o psichica), l’applicazione della legge 104/92, con particolare riferimento all’assegnazione dell‘insegnante di sostegno. |
In presenza di disturbi evolutivi specifici si deve, invece, attivare il canale previsto dalle leggi 53/2003 e 170/2010, le quali prevedono la predisposizione di piani di studio personalizzati per quegli studenti affetti da un disturbo qualificato da profili di specificità, sebbene in presenza di capacità cognitive nella norma.
Tra i disturbi così delineati, ritroviamo i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), il Disturbo Specifico di Linguaggio e il Disturbo Non Verbale, lieve disturbo dello Spettro Autistico, qualora non rientri nella categoria della disabilità, il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e il Funzionamento Cognitivo Limite (o borderline). |
La novità più importante introdotta dalla norma riguarda l’applicazione dei benefici derivanti dalle due leggi citate non solo agli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento certificato clinicamente, ma anche a coloro che presentano uno degli altri disturbi evolutivi nominati.
Il principale, tra i benefici previsti, è la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che individui strategie didattiche tarate sui bisogni dello studente, avvalendosi dell’utilizzo di strumenti didattici compensativi o di forme di dispensa. Il merito della direttiva, però, è principalmente quello di aver individuato nella didattica inclusiva il denominatore comune per tutti gli alunni, un approccio volto al superamento della didattica speciale per apprendere il quale vengono attivati corsi e master specifici dedicati agli insegnanti. |
La circolare successiva specifica nel dettaglio come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.
Si ribadisce, quindi, il diritto di ciascun alunno alla personalizzazione degli apprendimenti, esplicitati nel PDP quale strumento privilegiato in cui vengono definite le strategie educative di intervento più idonee e i relativi criteri per la valutazione. La crescente attenzione a queste problematiche ha condotto a una vera e propria rivoluzione culturale. Asserendo, infatti, che l’individuazione degli alunni con Bisogni educativi speciali possa avvenire sia in presenza di certificazioni diagnostiche e relazioni cliniche, ma anche sulla base delle considerazioni psico-pedagogiche e didattiche assunte dal Consiglio di classe o team della scuola primaria, si sottolinea con forza la responsabilità e la competenza collegiale del docente nell’individuare le particolari necessità degli studenti, rendendola parzialmente autonoma rispetto a procedure di tipo medico-sanitario. |
La nota ministeriale 27 giugno 2013 afferma, poi, che l’elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) si inserisce tra i compiti del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) di ogni scuola.
Tale documento è concepito come parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, pertanto non va inteso come un mero adempimento burocratico, bensì come uno strumento volto ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità dei processi inclusivi. Lo stesso si basa su una lettura attenta del grado di inclusività della scuola e sugli obiettivi di miglioramento da perseguire nell’insegnamento curricolare, nella gestione delle classi, nell’organizzazione dei tempi e spazi scolastici e delle relazioni. |
La Nota ministeriale del 22 novembre 2013, infine, rappresenta il più recente strumento normativo inerente alla tematica dei BES, fornendo chiarimenti sugli interrogativi rimasti aperti rispetto alle applicazioni delle norme precedenti in ambito scolastico.
Va segnalata, in questo quadro, l’importanza attribuita alla situazione di svantaggio linguistico-culturale a carico degli studenti con cittadinanza non italiana arrivati in Italia in corso d’anno scolastico. L’obiettivo è quello di non considerare tale limite come elemento di segregazione, bensì come punto di partenza per l’individuazione degli interventi didattici più idonei ed efficaci per l’apprendimento della lingua. |
Fonte: Wikipedia |